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Analisi e commenti

Collegato fiscale - 7: novità su
incentivi per il conto Energia

Si può mantenere il diritto a beneficiare delle quote riconosciute dal Gestore dei servizi energetici, previa restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001

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Le nuove misure introdotte dall’articolo 36 del Dl n. 124/2019, il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 in vigore dal 27 ottobre, definiscono la procedura che consente al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, articolo 6, commi da 13 a 19, legge n. 388/2000.
È previsto, in particolare che gli interessati possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (Gse), previa restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001.

Un po’ di storia
La questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gse, titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti, ha stabilito che la detassazione fiscale per investimenti ambientali, “Tremonti ambiente”, non è cumulabile in nessuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia, specificando che quanti avessero voluto continuare ad avvalersene avrebbero dovuto rinunciare al beneficio fiscale goduto.
Le norme relative alla detassazione fiscale per investimenti ambientali, “Tremonti ambiente”, sono state abrogate dall’articolo 23, comma 7 del Dl n. 83/2012: le disposizioni in questione avevano previsto che, a decorrere dall'esercizio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente, è stato possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012 (giorno precedente all’entrata in vigore del Dl n. 83/2012).

La novella disposizione interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V “Conto energia” - con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001, ponendosi l’obiettivo di superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la richiamata detassazione fiscale. La norma definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti, versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.

Come procedere
L’articolo 36 del collegato fiscale individua nell’Agenzia delle entrate il soggetto che deve gestire la procedura di restituzione “di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro-tempore vigente”, mediante la presentazione di apposita comunicazione.

Coloro che vorranno avvalersi della definizione presenteranno, infatti, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e il contenuto che saranno definite in un prossimo provvedimento, indicando l’eventuale pendenza di giudizi sul recupero delle agevolazioni non spettanti, in virtù del divieto di cumulo, e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020, restando ferma la facoltà di agire in giudizio per chi non riterrà di avvalersi della facoltà in argomento.

Infine, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate si è già espressa nel merito sia con la risoluzione 58/2016 (vedi articolo “Tremonti ambientale/conti energia: sulla cumulabilità, parola al Mise”) sia con la risposta all’interpello n. 102/2019.
 

continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre
la seconda parte è stata pubblicata il 31 ottobre
la terza puntata è stata pubblicata il 5 Novembre
la quarta puntata è stata pubblicata il 6 Novembre
la quinta puntata è stata pubblicata il 7 Novembre
la sesta puntata è stata pubblicata l’8 Novembre
 

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