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Analisi e commenti

Collegato fiscale – 5: niente prelievo
per i premi della lotteria degli scontrini

Ulteriori incentivi fino a 45 milioni annui per i consumatori che utilizzano i pagamenti elettronici e credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate per l’uso dei Pos

immagine generica illustrativa

Vincite della lotteria degli scontrini escluse da imposizione e premi speciali per il cashless. Le nuove misure introdotte dal Dl n. 124/2019 che incentivano gli acquirenti di beni o servizi a utilizzare strumenti di pagamento elettronici, a richiedere il rilascio dei documenti di certificazione fiscale e, allo stesso tempo, promuovono la compliance dichiarativa degli operatori economici.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha istituito la Lotteria nazionale degli scontrini per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente: in tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019).

L’articolo 19 Dl n. 124/2019 esclude ogni forma di imposizione per le vincite ricevute con la Lotteria degli scontrini e prevede, allo stesso tempo, dei premi aggiuntivi se i consumatori utilizzano strumenti di pagamento elettronici. I premi extra riguardano anche tutti gli esercenti che ai fini della certificazione delle operazioni di vendita utilizzano i corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015. L’istituzione dei premi e le modalità attuative saranno stabilite in un provvedimento dell’agenzia delle Dogane di concerto con l’agenzia delle Entrate.

Per l’esercente che al momento dell’operazione rifiuta il “codice lotteria” del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Non si applica l’istituto del cumulo giuridico. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di acquisizione, non si applica la misura sanzionatoria agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite registratori già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali (articolo 20 Dl n. 124/2019).

Previste nuove funzionalità per la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale, come fatturazione elettronica e memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. Lo scopo è rendere disponibili, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per produrre la fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su Pos opportunamente integrati (articolo 21 Dl n. 124/2019).

Istituito, inoltre, un “bonus” per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Gli esercenti attività di impresa arte o professioni, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, possono fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (articolo 22 Dl n. 124/2019).

 

continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre
la seconda parte è stata pubblicata il 31 ottobre
la terza puntata è stata pubblicata il 5 Novembre
la quarta puntata è stata pubblicata il 6 Novembre

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