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Analisi e commenti

Cessione di beni, plusvalenze non imponibili

Concordato preventivo. L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di tassazione dei proventi conseguiti durante le procedure concorsuali

In sede di concordato preventivo, la plusvalenza conseguita a fronte della cessione dei beni immobili nonché la riduzione dei debiti dell'impresa, non configurano componenti reddituali imponibili ai fini dell'imposizione diretta.
Relativamente alla tassazione ai fini Irap, tali componenti si configurano come dei proventi straordinari e sono, pertanto, esclusi da imponibilità (risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004).

Il quesito
Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di non assoggettare a tassazione l'utile prodotto in sede di concordato preventivo, sulla base di quanto stabilito dagli articoli del Tuir in materia di plusvalenze patrimoniali (articolo 54, comma 6 ante riforma) e sopravvenienze attive (articolo 55, comma 4 ante riforma).
Sono stati chiesti, inoltre, dei chiarimenti in merito alla possibilità di compensare l'imponibile realizzato con le perdite maturate, così come prevede l'articolo 124, comma 3 del Tuir ante riforma.

Il parere dell'Agenzia
L'Agenzia ha innanzitutto chiarito che il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori si inserisce in una fase gestionale della vita di un'impresa e, pertanto, è soggetto alle norme ordinarie sulla determinazione del reddito d'impresa.
Da tale principio discende la possibilità di applicare, anche al concordato preventivo, le norme in materia di plusvalenze patrimoniali (articolo 54, comma 6 del Tuir ante riforma) e di sopravvenienze attive (articolo 55, comma 4).
In particolare, l'Agenzia precisato che il beneficio fiscale in materia di plusvalenze patrimoniali (articolo 54, comma 6) non può essere limitato alla circostanza che i beni siano ceduti ai soli creditori della società (così come risulta dal tenore letterale della norma), ma deve essere concesso al generico trasferimento a terzi dei beni, trasferimento effettuato in esecuzione della proposta di concordato.
Tale interpretazione ha il pregio di evidenziare la ratio del comma 6 dell'articolo 54 che è quella di ridurre l'onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria, al fine di non penalizzare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori (in tal senso anche la Corte di cassazione , sezione I civile, con sentenza del 4 giugno 1996, n. 5112).
Relativamente alla tassazione ai fini Irap delle plusvalenze e della riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo, l'Agenzia ha richiamato i principi generali che regolano l'imponibilità del tributo regionale. In particolare, in sede di concordato preventivo sia la plusvalenza realizzata sia la riduzione dei debiti, rappresentano dei proventi straordinari classificabili nella voce E.20 del conto economico e, pertanto, tali componenti positivi sono esclusi da imponibilità Irap.

La compensazione del reddito
L'Agenzia ha inoltre chiarito quando, in sede di liquidazione ordinaria, il reddito realizzato può essere compensato con le perdite fiscali maturate (articolo 124, comma 3 del Tuir ante riforma).
In particolare, è stato precisato che, per le società di capitali, i limiti da tener presente quando si effettua la compensazione del reddito sono differenti a seconda che le perdite si siano prodotte anteriormente alla delibera di liquidazione o durante la liquidazione.
Qualora le perdite si siano prodotte ante liquidazione, per la loro compensazione occorre verificare che la liquidazione si chiuda nel termine di cinque anni, indipendentemente dal normale limite quinquennale che consente di compensare le perdite entro cinque anni dalla loro formazione (articolo 102 del Tuir ante riforma).
Al contrario, per le perdite prodottesi durante la liquidazione il limite da considerare è il normale riporto quinquennale previsto dall'articolo 102 del Tuir, indipendentemente dall'eventuale superamento del limite di cinque anni dall'inizio della liquidazione.
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