Si conferma che a partire dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir spetta per l’intero importo solo se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 120.000 euro.
Qualora il reddito complessivo sia superiore a tale importo, le detrazioni saranno riconosciute per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In sostanza, le detrazioni diminuiscono all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi per redditi oltre i 240.000 euro.
A prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, la detrazione continuerà a spettare per l’intero importo per alcuni oneri del citato articolo 15, quali:
- le spese sanitarie (comma 1 lettera c)
- gli interessi passivi su prestiti o mutui agrari di ogni specie e su mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (comma 1, lettere a e b)
- gli interessi passivi su mutui contratti (a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca) per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter).
Si ricorda, infine, che nel reddito complessivo vanno considerati i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e i redditi conseguiti dai contribuenti che hanno scelto il regime forfettario. Non va incluso, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.