Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 23 marzo 2021 (punto 6.1), chi ha riscosso il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
Il versamento di queste somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 Elide), senza possibilità di compensazione.
Con la risoluzione n. 24/2021 sono stati istituiti i codici tributo da indicare sul modello:
- 8128 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Capitale)
- 8129 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Interessi)
8130 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Sanzione).