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spese sanitarie

Pagamento spese sanitarie

La possibilità di pagare in contanti le spese per prestazioni sanitarie effettuate presso strutture convenzionate con il SSN si riferisce alle sole prestazioni rese “in convenzione” o anche a quelle “privatistiche”?

Raffaele Francesco G.
risponde Paolo Calderone

L’obbligo di pagare attraverso mezzi tracciabili alcune spese detraibili dall’Irpef, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è stato disposto dal comma 679 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Il successivo comma 680 ha previsto che questa disposizione non si applica “alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
Quest’ultimo comma fa riferimento, quindi, al soggetto che eroga la prestazione e non alla tipologia di prestazione fornita (in convenzione o privatistica). Si ritiene, pertanto, che tutte le prestazioni rese da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale non rientrino nell’obbligo introdotto dal citato comma 679 della legge n. 160/2019.
A fondamento di questa tesi, si richiama una recente risposta (n. 158/2021) a un interpello sul tema della trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In essa l’Agenzia delle entrate ha precisato che le strutture private accreditate, fino a quando dura questo accreditamento, devono comunicare al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese (anche quelle riscosse con mezzi diversi da quelli tracciabili), senza indicare la modalità di pagamento delle spese.

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