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Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

In quale misura spetta il credito per le spese che ho pagato nel 2021 a un avvocato per un procedimento di negoziazione assistita? Da quando lo posso utilizzare?
 

Emilio L.
risponde Paolo Calderone

Per incentivare i procedimenti di “negoziazione assistita” e gli “arbitrati”, è riconosciuto un credito d’imposta, per un importo massimo di 250 euro, per i compensi pagati agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita che si sono conclusi con successo e gli arbitrati conclusi con lodo.
Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 83/2015 e poi reso permanente dall’articolo 1, comma 618, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di pagamento dei compensi, il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alla spesa autorizzata (5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016).
Il credito può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero. Il beneficiario deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi (quadro RG del modello 730 o quadro CR del modello Redditi Persone fisiche).
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. La parte di esso che non viene utilizzata può essere usufruita negli anni seguenti e riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

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