Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

La posta di FiscoOggi

modello 730 integrativo

730 integrativo “tipo 2”

L’Agenzia delle entrate mi ha avvisato via mail che il sostituto d’imposta non effettuerà il rimborso del credito derivante dal mio 730 precompilato. In realtà, e suppongo sia questo il motivo della mail, dopo aver inviato il modello mi sono accorto di aver indicato nel campo “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” il mio precedente datore di lavoro. Cosa posso fare adesso per avere il rimborso?
 

Rino B.
risponde Paolo Calderone

Quando un sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e che, quindi, non procederà con eventuali rimborsi o trattenute, l’Agenzia invia una mail al contribuente, invitandolo ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.
Questa situazione si può verificare quando dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro, o nessun sostituto.
Per ottenere il rimborso spettante il contribuente può, alternativamente:
presentare direttamente, utilizzando le funzionalità presenti nell’applicativo web, un modello 730

  • integrativo “di tipo 2”, indicando il sostituto tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio (il datore di lavoro attuale)
  • delegare a compiere tale operazione un Caf o un professionista abilitato.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione web dell’Agenzia deve essere effettuata entro il 10 novembre 2021.

URL: https://www.fiscooggi.it/posta/730-integrativo-tipo-2