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Le guide dell'Agenzia

I cfp del decreto “Sostegni-bis”: arriva la guida per orientarsi

Il vademecum illustra i contributi “Sostegni-bis automatico” e “Sostegni-bis per le attività stagionali” per poterli ottenere in tempi rapidi e senza inconvenienti

cfp sostegni bis

Tre i nuovi contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti Iva danneggiati dal perdurare dell’emergenza epidemiologica, introdotti dal Dl n. 73/2021 (il “Sostegni-bis”): i contributi “Sostegni-bis automatico”, “Sostegni-bis per le attività stagionali” e “Sostegni-bis perequativo”.

La guida “I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni-bis” - consultabile nell’area tematica “Contributi a fondo perduto”, nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa” e su questa rivista – è dedicata ai primi due contributi, lasciando il terzo a una futura trattazione.
Il vademecum illustra la disposizione normativa, le regole operative e le varie situazioni in cui il contribuente può venirsi a trovare rispetto al precedente contributo a fondo perduto “Sostegni”, il cui ottenimento o meno è un fattore che incide sui nuovi contributi.

Il contributo “Sostegni-bis automatico”
Il primo contributo è destinato ai contribuenti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” e viene erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate con la stessa modalità di erogazione accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta, indicata sull’istanza al contributo “Sostegni”.
Il contributo “Sostegni-bis automatico” è alternativo al contributo “Sostegni-bis attività stagionali” (trattato nel seguito). L’alternatività dei due contributi si concretizza al momento di elaborazione dell’istanza al contributo “Sostegni-bis attività stagionali”: se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, a fronte dell’istanza verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo che emerge dell’istanza e il contributo automatico già ottenuto; se invece il richiedente non ha ottenuto il contributo automatico, verrà erogato l’intero importo scaturente dall’istanza.

Il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali”
La guida viene pubblicata contemporaneamente al provvedimento attuativo di tale contributo, firmato il 2 luglio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, che contiene in allegato il modello e le istruzioni per la presentazione dell’istanza.
Nel vademecum vengono quindi illustrate le regole operative e le funzionalità messe a disposizione dei contribuenti sul sito internet dell’Agenzia per l’invio dell’istanza e per seguirne l’elaborazione.

A chi spetta
La platea dei beneficiari è costituita dai titolari di partita Iva attivata in data non successiva al 26 maggio 2021 e la cui attività e partita Iva non sia cessata alla stessa data. Si tratta dei soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
Esclusi da tale platea sono solamente gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due: i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro e la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede come autonomo requisito l’attivazione della partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.

Come si calcola
Una volta verificato il possesso dei requisiti, si passa al calcolo del contributo spettante: la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni” e a seconda della fascia di ricavi 2019.
Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100mila euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. In questo caso, viene erogato un importo pari al contributo spettante, diminuito del contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.
Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. In questo caso, l’intero contributo spettante viene erogato.
Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” non prevede un importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.

L’istanza per richiedere il contributo
Nel modello di istanza sono presenti le caselle per i dati che individuano il richiedente, per i dati che attestano i requisiti e che sono necessari per il calcolo del contributo spettante (fascia ricavi/compensi dell’anno 2019 e medie mensili fatturato/corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019-31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021) e per i dati sulla modalità di erogazione scelta (casella accredito su c/c e codice Iban, oppure casella credito d’imposta).
Nell’ultima sezione del modello sono presenti i dati relativi all’intermediario, che può presentare l’istanza dei contribuenti per i quali ha delega al cassetto fiscale o delega completa ai servizi del portale “Fatture e corrispettivi” o ancora che ha acquisito specifica delega per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.

I limiti massimi degli aiuti di Stato
Novità del modello di istanza è la presenza di diverse parti dedicate ad accogliere i dati relativi alla verifica di non superamento dei limiti massimi degli aiuti di Stato, in accordo alle norme europee.
Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” è considerato un aiuto di Stato ascrivibile a due diverse sezioni tra quelle contemplate dal cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni): la sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato” e la sezione “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
Per poter ottenere il contributo, il richiedente deve pertanto accertarsi di non aver superato i limiti massimi di aiuti ricevuti per la sezione che gli si applica e, se la supera conteggiando il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” che richiede, deve indicare in un’apposita casella dell’istanza il minor importo richiesto al fine di non superare i limiti.
Per la verifica descritta, il richiedente deve indicare nell’istanza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio gli elementi relativi al possesso dei requisiti previsti per le sezioni degli aiuti di Stato, l’elenco degli aiuti già ricevuti (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).

Modalità e termini invio dell’istanza
Le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica, a partire dal giorno 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021.
La guida illustra la procedura web che verrà messa a disposizione a partire dal 5 luglio all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto”), utile ai soggetti che trasmettono una o poche istanze.
Gli intermediari potranno, in alternativa, inviare massivamente le istanze, compilandole con software di mercato realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 2 luglio 2021, e trasmettendo il file tramite “Desktop TelematicoEntratel”. L’invio telematico potrà avvenire a partire dal 7 luglio 2021.
La guida riporta delle avvertenze per la corretta e precisa presentazione delle istanze: tali indicazioni derivano dall’esperienza dell’Agenzia in merito alla gestione e all’assistenza fornita in occasione dei precedenti contributi a fondo perduto e si consiglia quindi di prenderle in considerazione per evitare errori che portino ad un rallentamento dei tempi di ottenimento del beneficio o allo scarto dell’istanza.
Viene inoltre illustrata la possibilità di inviare un’istanza sostitutiva di altra presentata con dati errati e la possibilità di inviare un’istanza di rinuncia, e i termini precisi entro cui tali possibilità possono essere utilizzate.

L’elaborazione delle istanze e l’erogazione finale
La guida spiega nel dettaglio le fasi di elaborazione delle istanze presentate e il tipo di controllo eseguito sui dati indicati, operazioni che mediamente vengono svolte in pochi giorni.
Sono poi presentate le diverse funzionalità di consultazione previste all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, utili per seguire l’elaborazione delle istanze e conoscerne l’esito finale.
A tal proposito, viene evidenziato come il momento dell’accoglimento dell’istanza coincida con l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente o il riconoscimento del credito d’imposta, consultabile in tempo reale nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del portale “Fatture e corrispettivi”. Dopo tale momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.

Gli intermediari potranno, in alternativa, inviare massivamente le istanze, compilandole con software di mercato realizzato in conformità alle specifiche tecniche e trasmettendo il file tramite “Desktop TelematicoEntratel”. L’invio telematico potrà avvenire a partire dal 7 luglio 2021.
La guida riporta delle avvertenze per la corretta e precisa presentazione delle istanze: tali indicazioni derivano dall’esperienza dell’Agenzia in merito alla gestione e all’assistenza fornita in occasione dei precedenti contributi a fondo perduto e si consiglia quindi di prenderle in considerazione per evitare errori che portino ad un rallentamento dei tempi di ottenimento del beneficio o allo scarto dell’istanza.
Viene inoltre illustrata la possibilità di inviare un’istanza sostitutiva di altra presentata con dati errati e la possibilità di inviare un’istanza di rinuncia, e i termini precisi entro cui tali possibilità possono essere utilizzate.

L’elaborazione delle istanze e l’erogazione finale
La guida spiega nel dettaglio le fasi di elaborazione delle istanze presentate e il tipo di controllo eseguito sui dati indicati, operazioni che mediamente vengono svolte in pochi giorni.
Sono poi presentate le diverse funzionalità di consultazione previste all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, utili per seguire l’elaborazione delle istanze e conoscerne l’esito finale.
A tal proposito, viene evidenziato come il momento dell’accoglimento dell’istanza coincida con l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente o il riconoscimento del credito d’imposta, consultabile in tempo reale nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del portale “Fatture e corrispettivi”. Dopo tale momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.

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